Circolare regionale 19 dicembre 2006, n. 32 (19/12/2006)
Attuazione dell'Accordo per la formazione degli addetti e dei responsabili SPP - D.lgs. 195/03
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - Numero 37 del 14 febbraio 2006)
1. Premessa
In seguito alla emanazione dell’accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 5 ottobre 2006 (Repertorio atti n. 2635 –
G.U. n. 285 del 7 dicembre 2006) inerente le linee guida interpretative dell’Accordo per la
formazione degli addetti e dei responsabili SPP, introdotto dall’art. 2 del d.lgs. 195/03, con la
presente circolare vengono forniti ulteriori indirizzi utili a regolare omogeneamente in Lombardia
le questioni relative al riconoscimento dei crediti formativi pregressi, ai corsi di aggiornamento,
alla sperimentazione e al termine per l’attivazione dei corsi.
2. Riconoscimento dei crediti formativi pregressi
In linea con il documento adottato nell’accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 5 ottobre 2006, punto 2.6, secondo
capoverso, sono di seguito riportate le condizioni utili al riconoscimento di crediti formativi
inerenti la frequenza di precedenti corsi.
2.1 Corsi di formazione inerenti il d.lgs. 195/03
Sono riconosciuti crediti formativi pregressi per coloro che abbiano frequentato corsi di formazione
specifici per RSPP e ASPP nel periodo che intercorre tra la data di pubblicazione del d.lgs. 195/03
e la data di pubblicazione dell’Accordo, purché erogati da soggetti formatori che possedevano, al
momento dell’erogazione, i requisiti richiesti dall’Accordo medesimo.
I crediti formativi per l’esonero dalla frequenza dei Moduli A e B sono distinti in totali o
parziali. Il primo caso ricorre qualora sia dimostrato che il corso è stato realizzato in assoluta
conformità ai contenuti, alla durata, alle metodologie didattiche e di verifica di apprendimento,
...descritte dall’Accordo; il secondo, qualora sussistano difformità da quanto previsto nel
medesimo. In quest’ultima evenienza il credito è assegnato in termini di frequenza del monte ore ed
il percorso formativo deve essere integrato con lezioni aggiuntive. In entrambi i casi, ai fini del
rilascio dell’attestazione finale secondo il modello previsto dalla circ. r. 27 luglio 2006, n. 21,
i titolari del credito devono sostenere e superare le verifiche finali, secondo le modalità
descritte al punto 3 della medesima circolare.
I soggetti formatori sono deputati al riconoscimento dei crediti formativi pregressi, all’eventuale
integrazione dei percorsi e alla somministrazione delle verifiche. In particolare, nel caso di
riconoscimento di crediti parziali, prima dell’avvio delle lezioni integrative, i soggetti indicati
al punto 4.2 dell’Accordo, appartenenti al c.d. terzo blocco, devono inviare all’ASL sul cui
territorio il corso viene integrato, la comunicazione descritta al punto 2 della circ. r. 27 luglio
2006, n. 21, adattata con la specifica «Integrazione Modulo A/B». Altresì, per la stessa evenienza,
detta comunicazione è trasmessa dai soggetti formatori elencati al comma 3 dell’art. 2 d.lgs. 195 e
al punto 4.1.1, appartenenti ai c.d. primo e secondo blocco, che volessero rilasciare attestati a
firma congiunta con l’ASL, in analogia a quanto previsto al punto 4 della circ. r. 27 luglio 2006,
n. 21.
I corsi effettuati dopo la pubblicazione dell’Accordo devono rispettare quanto in esso previsto.
2.2 Corsi di formazione non inerenti il d.lgs. 195/03
Sono riconosciuti crediti formativi totali o parziali derivanti dalla frequenza a specifici corsi di
formazione. I crediti formativi sono utili unicamente ai fini dell’esonero dalla frequenza del
Modulo B.
Segnatamente, possono essere assegnati crediti formativi ad personam a coloro che abbiano
frequentato corsi regionali di qualificazione professionale a tecnico della sicurezza
antecedentemente alla data di pubblicazione del d.lgs. 195/03, oppure i corsi di formazione di cui
all’art. 10 d.lgs. 494/96, limitatamente al settore ATECO 3, oppure corsi previsti in piani di
studio universitari o postuniversitari.
I corsi devono risultare da documentazione formale prodotta dal richiedente al soggetto formatore,
cui compete:
– l’analisi comparata tra il programma del corso per il quale si richiedono i crediti e il programma
previsto dallo stesso soggetto per il Modulo B;
– l’attribuzione dei crediti formativi che, qualora parziali, sono espressi in termini di frequenza
del monte ore. Ad esclusione dei crediti derivanti dai corsi di formazione di cui all’art. 10 d.lgs.
494/96, l’attribuzione è sottoposta ad approvazione da parte della Direzione Generale Istruzione,
Formazione e Lavoro relativamente e da parte della Direzione Generale Sanità . All’uopo deve essere
compilato il modello in allegato 1;
– l’eventuale integrazione dei percorsi e la somministrazione delle verifiche.
Ai fini del rilascio dell’attestazione finale secondo il modello previsto dalla circ. r. 27 luglio
2006, n. 21, i titolari del credito, totale o parziale, devono sostenere e superare le verifiche
finali, secondo le modalità descritte al punto 3 della medesima circolare.
3. Corsi di aggiornamento di cui all’art. 8-bis, comma 5 del d.lgs. 626/94
La decorrenza del quinquennio di aggiornamento parte dalla data del conseguimento della laurea
triennale e/o dalla data di conclusione del Modulo B e/o dalla data di conclusione
dell’aggiornamento per coloro che possono fruire dell’esonero (tabelle A4 e A5, prima riga
dell’Accordo; punto 2 della presente circolare). Tale data costituisce riferimento per tutti gli
aggiornamenti quinquennali successivi.
In coerenza con quanto esplicitato al punto 1.1 dell’accordo della Conferenza permanente del 5
ottobre 2006, per coloro che possono usufruire dell’esonero dalla frequenza dei Moduli A e B sulla
base dei crediti professionali e formativi pregressi, il termine per l’attivazione dei corsi è il
14 febbraio 2007. Il Modulo di aggiornamento può essere erogato in un’unica tranche o in tranche
annuali;
nel qual caso, entro il 14 febbraio 2008, deve essere svolto per almeno il 20% del monte ore
complessivo previsto per lo specifico settore e l’intero percorso deve concludersi entro il 14
febbraio 2012.
I soggetti formatori autorizzati ad erogare i corsi di aggiornamento sono i medesimi autorizzati a
realizzare i corsi per i Moduli A, B e C. In analogia con quanto stabilito per detti moduli, sono
requisiti di organizzazione:
– l’individuazione di un responsabile del progetto formativo;
– il numero massimo di partecipanti per ogni corso pari a 30 unità;
– l’impiego di docenti con esperienza formativa biennale;
– il 10% quale massimo di assenze consentite sul monte orario complessivo;
– la tenuta del registro di presenza.
I corsi di aggiornamento, che potranno essere effettuati anche con metodologia di formazione a
distanza, dovranno far riferimento:
– al settore produttivo di riferimento;
– alle novità normative eventualmente intervenute in materia;
– alle innovazioni nel campo della prevenzione.
In linea con il documento adottato nell’accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 5 ottobre 2006, punto 3, terzo
capoverso, sono stabilite le modalità di documentazione dell’avvenuto aggiornamento.
All’erogazione dei Moduli di aggiornamento da parte dei soggetti formatori indicati al punto 4.2
dell’Accordo, c.d. appartenenti al terzo blocco, si applicano i criteri e le modalità previsti al
punto 2 della circ. r. 27 luglio 2006, n. 21; in particolare il modello di comunicazione è adattato
con la specifica «Modulo di aggiornamento».
Al termine di ogni tranche, sia essa annuale o unica, è rilasciato il relativo attestato di
frequenza a fronte del 90% di frequenza e del superamento di una verifica finale la cui tipologia è
nella discrezionalità del soggetto formatore. L’attestato di frequenza deve contenere gli stessi
elementi minimi già previsti per gli attestati di frequenza e profitto di cui al punto 4 della
circ. r. 27 luglio 2006, n. 21, con la specifica del/dei gruppo/i ATECO a cui l’aggiornamento è
riferito e del relativo monte ore.
Gli attestati di frequenza sono rilasciati dai soggetti formatori.
L’ASL potrà rilasciare attestati di frequenza, a firma congiunta, secondo il modello riportato in
allegato 2 ai soggetti formatori che facciano richiesta, ovvero, nel caso dei soggetti elencati al
comma 3 dell’art. 2 d.lgs. 195 e al punto 4.1.1, appartenenti ai c.d. primo e secondo blocco, solo
qualora questi abbiano provveduto a dare comunicazione dell’avvio del Modulo secondo le modalità
sopra descritte. Il rilascio potrà essere tariffato analogamente a quanto eventualmente già
previsto per gli attestati di frequenza e profitto.
E` cura dell’utente conservare gli attestati al fine di documentare l’assolvimento degli obblighi di
formazione e di aggiornamento.
4. Sperimentazione
In coerenza con quanto esplicitato al punto 2.4.2 del documento adottato nell’accordo della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano del 5 ottobre 2006, sono di seguito illustrate le modalità ed i criteri utili ad avviare e
monitorare la sperimentazione di modelli di formazione integrata per macrosettori ATECO diversi.
E` ammessa la sperimentazione di aggregazioni settoriali fra diversi macrosettori con rischi
assimilabili tra loro, anche con moduli formativi comuni, nel rispetto della durata, dei contenuti e
della specificità dei singoli macrosettori; ovvero, è ammessa la ricerca di un percorso di
erogazione di materie propedeutiche comuni a più macrosettori sul quale innestare i percorsi
specialistici.
La Regione Lombardia, in una logica di governo, attraverso l’istituzione di un tavolo con le parti
sociali, valuta i risultati della sperimentazione delle iniziative che saranno realizzate sul
territorio lombardo. A tale scopo tutti i soggetti formatori sottopongono preliminarmente il
progetto di formazione integrata al tavolo medesimo, che potrà raccogliere l’eventuale parere
espresso dalle ASL. In generale i soggetti formatori consentono la verifica dell’intero percorso
formativo al fine di consentirne la valutazione in termini di adeguatezza e congruità , secondo
modalità che saranno oggetto di successiva comunicazione.
5. Termine per l’attivazione dei corsi
I corsi devono essere attivati entro il 14 febbraio 2007, ovvero, aderendo all’interpretazione
comunemente utilizzata nell’ambito della formazione professionale della D.G. Istruzione, Formazione
e Lavoro, entro tale data devono essere completate tutte le procedure che consentono l’effettivo
avvio dell’evento formativo, ed in dettaglio:
– qualora si tratti di progetto mono-edizione, entro il 14 febbraio 2007, deve esserne data
comunicazione all’ASL territorialmente competente, utilizzando il modulo di cui al punto 2 della
circ. r. 27 luglio 2006, n. 21;
– qualora si tratti di progetto multi-edizione, entro il 14 febbraio 2007, deve essere avviata la
prima edizione. La comunicazione all’ASL è effettuata utilizzando il modulo di cui al punto 2 della
circ. r. 27 luglio 2006, n. 21 integrato con l’indicazione «avvio corso multi-edizione» e, per
ciascuna delle edizioni successive, la tempistica e il numero di partecipanti eventualmente già
iscritti. In occasione di ogni edizione successiva dovrà essere inviata la relativa comunicazione.
Qualora le edizioni siano realizzate in sedi diverse, ossia allocate in ambiti territoriali
afferenti a distinte ASL, la comunicazione di «avvio corso multi-edizione» deve essere inviata a
ciascuna delle ASL territorialmente competenti.
Segnalando la disponibilità a fornire i chiarimenti che si renderanno necessari, è gradita
l’occasione per porgere i più cordiali saluti.
Allegato 1 - Modello assegnazione crediti formativi
Regione Lombardia
Direzione Generale Istruzione, Formazione
e Lavoro
via Cardano, 10 - 20124 Milano
Direzione Generale Sanità
via Pola 9/11 - 20124 Milano
Oggetto: Riconoscimento crediti formativi pregressi - Modulo B
Discente .......................................................................
nato a ............................ il .........................................
Iscritto al corso ..............................................................
Si richiede
per il discente in oggetto di poter attribuire crediti formativi [] totali []
parziali per complessive .......... n. ore ai fini dell’esonero dalla frequenza
del Modulo B, correlate alle seguenti tranche (1) del percorso formativo.
................................................................................
................................................................................
................................................................................
La richiesta è motivata dalla verifica di (2) .................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
Il sottoscritto ................................................................
legale rappresentante del .................. dichiara sotto la propria
responsabilità ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. 445/2000 che tali
crediti sono stati verificati come descritto e che la documentazione
è agli atti presso la sede.
Firma
..........................
(1) Specificare il tema/materia/parte del percorso Modulo B.
(2) Specificare la tipologia di verifica effettuata e la documentazione di cui
ne è oggetto.
________
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